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Tribunale di Bologna > Appalto e Subappalto
Data: 05/07/2006
Giudice: Marchesini
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Poste Italiane SpA / Guizzardi ed altri
CAMBIO D’APPALTO - APPLICABILITA’ DELL’OBBLIGO PREVISTO DAL CCNL DI ASSUNZIONE DEI LAVORATORI PRIMA OCCUPATI IN QUEL SERVIZIO ANCHE IN CASO DI SUBAPPALTO – SUSSISTENZA.


Un azienda assumeva un appalto c.d. “multiservizi” comprendente vari attività tra cui quello della pulizia dei locali del committente e, non avendo competenze specifiche per svolgere detto servizio, provvedeva a subappaltarlo ad un’altra società.

Si apriva la consultazione sindacale previsto dall’art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi, per il passaggio dei lavoratori dall’impresa uscente a quella subappaltante, ma in detta sede quest’ultima società affermava di non essere obbligata ad assumere i lavoratori , sostenendo che, in assenza di una successione diretta con l’impresa subentrante, l’art. 4 non troverebbe applicazione in caso di subappalto. Sulla base di detta argomentazione la società subentrante assumeva solo una parte delle lavoratrici e con contratti a termine di pochi mesi, scaduti i quali le licenziava.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., venivano impugnati i contratti a termine e veniva richiesta la costituzione del rapporto di lavoro anche ai sensi dell’art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi, motivando la richiesta di provvedimento d’urgenza con il fatto che, siccome il contratto di appalto aveva una durata di due anni, il tempo necessario per un giudizio di merito avrebbe pregiudicato la possibilità per le lavoratrici di poter essere assunte dalla futura e nuova impresa subentrante.

Il ricorso viene accolto dal Tribunale sulla base delle seguenti motivazioni. Osserva il Giudice che l' 4 del contratto Multiservizi "ha la finalità di garantire la continuità dei rapporti di lavoro in caso di continuità del servizio, nella fattispecie in cui un'azienda subentri ad un'altra nella erogazione di un determinato servizio appaltato da un soggetto committente". Pertanto il CCNL "è direttamente applicabile alla società subentrante nel servizio, a prescindere dalla qualificazione del titolo di subentro, come appalto o subappalto": sono quindi da considerarsi nulli i contratti a termine fatti sottoscrivere dal subappaltatore alle ricorrenti sia per contrasto con l'art. 4 del CCNL Multiservizi sia per contrasto con l'art. 1 del dlgs 368/2001 in quanto non ne sono esplicitate le ragioni. Il Tribunale pertanto ordina all'azienda subappaltatrice di assumere le lavoratrici alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato e con lo stesso orario di lavoro svolto durante la gestione uscente, con inquadramento al 2° livello del CCNL Multiservizi e conseguente retribuzione.